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Abbiamo detto che nel caso di morte del cointestatario in possesso dei buoni, quando l’altro intestatario non sappia dove il titolo è stato “riposto e custodito”, e dunque non riesca a ritrovarlo, può chiederne la duplicazione all’Ufficio postale. Stesso discorso vale nel caso in cui il contitolare, in vita, perda il possesso del buono in seguito, per esempio, ad un furto in casa o ad un incendio.

Quindi, in tutte queste ipotesi, la legge prevede esclusivamente che il richiedente, la cui identità personale deve essere accertata dall’impiegato postale, debba sottoscrivere un modulo con l’indicazione sommaria dei fatti, dei dati identificativi e, logicamente, versare l’importo della “tassa di duplicazione”.

Di poi, nell’ufficio dove è stata presentata la richiesta di duplicazione – e, se il buono è stato emesso altrove, anche nell’ufficio di emissione – viene affisso un avviso con il quale è portato a conoscenza degli interessati che, trascorso un mese dalla pubblicazione di tale avviso, le Poste (se nel frattempo non vengono notificate opposizioni), provvedono a rilasciare il duplicato del buono (cioè un titolo uguale al precedente recante un timbro con scritto “Duplicato”).

Ma se i requisiti di legge necessari per ottenere la duplicazione dei buoni sono: a) la sottoscrizione di un modulo prestampato di “richiesta di duplicazione”; b) la presentazione della domanda da parte di un intestatario o di un avente diritto; c) il pagamento di una tassa; d) l’assenza di notifiche di opposizioni entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso da parte dell’ufficio interessato, è giusto che Poste Italiane, per concedere il duplicato, oltre a questo pretenda:

  • l’espletamento della pratica di successione, nel caso in cui il possessore del buono era il cointestatario defunto (che, come ormai sappiamo, nella pratica si traduce nella richiesta di esibizione della dichiarazione di successione e nella firma congiunta da parte di tutti gli eredi del defunto);
  • l’espletamento della pratica di successione del cointestatario defunto anche nel caso in cui il possessore materiale del buono è il contitolare vivente;
  • la presentazione della denuncia ai Carabinieri e/o all’Autorità giudiziaria?

No, a nostro sommesso avviso, tali pretese non trovano affatto fonte nella legge. E nei prossimi POST cercheremo di esaminare quali sono le motivazioni con cui gli uffici postali di turno giustificano tali richieste e di chiarire i motivi per cui, secondo noi, danno origine a ben precise violazioni di legge.