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“In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento”

Questo è il principio di diritto espresso dalla I Sez. della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 24639 depositata il 13.9.2021 (in calce all’articolo).

Facciamo, però, prima un po’ di ordine rispetto a quanto riportato dagli altri portali giuridici, che non avendo patrocinato direttamente la causa, come noi, non sanno cos’è effettivamente avvenuto a Piazza Cavour.

Il primo ricorso proposto in Cassazione da Poste Italiane, in merito alla riscossione dei buoni fruttiferi postali caduti in successione, è stato quello avverso la sentenza n. 1380 del 3/7/2017 del TRIBUNALE di COSENZA, patrocinato in tutti e tre i gradi di giudizio dal nostro Studio Legale, recante il n. di R.G. 25661-2017 e la cui adunanza si è tenuta il 14.1.2020 (VI SEZ. CIVILE, Giudice Relatore Dott. Aldo Angelo DOLMETTA)

In attesa del deposito del provvedimento relativo alla predetta causa, è stata celebrata- il 14/02/2020 – l’udienza relativa ad un secondo ricorso che era stato proposto da Poste Italiane, sempre nella predetta materia, avverso la sentenza n. 4504 del 25/10/2017 emessa dalla CORTE D’APPELLO di MILANO. Questa seconda causa era iscritta con il n. di R.G. 12812-2018 (non patrocinata dal nostro Studio Legale) ed assegnata alla VI SEZ. CIVILE, Giudice Relatore Dott.  Marina MELONI.
Ebbene, l’ordinanza conclusiva di questo ultimo giudizio è stata depositata in Cancelleria il 10 giugno 2020 (quindi in un momento anteriore rispetto al deposito del provvedimento relativo al primo ricorso proposto da Poste). Questa ordinanza, la n. 11137/2020, si è limitata ad affermare che “In assenza di specifica disciplina per il rimborso si applica quindi l’ art. 187, comma 1, approvato con il D.P.R. n. 256 del 1989, anch’esso relativo ai libretti di risparmio postale, ma applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all’art. 203, comma 1 del regolamento medesimo”, senza render conto degli argomenti spendibili a sostegno della soluzione.

Invece il provvedimento conclusivo del primo ricorso proposto da Poste Italiane, veniva depositato il 5.8.2020 e la VI sez. della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16683/2020, ritenendo che la clausola “pari facoltà di rimborso” presenta un rilevante rilievo nomofilattico”  rimetteva “la controversia alla Prima Sezione Civile per la trattazione della questione in pubblica udienza al fine di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della normativa sul punto”.

Dunque il primo ricorso, patrocinato dal nostro Studio Legale, recante il n. di R.G. 25661-2017, proposto da Poste Italiane avverso la sentenza n. 1380 del 3/7/2017 del TRIBUNALE di COSENZA, non veniva deciso dalla VI Sezione Civile ma questa con ordinanza interlocutoria rimetteva la decisione alla I Sezione Civile chiamata ad esercitare la funzione nomofilattica in merito alla normativa applicabile alla “clausola di pari facoltà di rimborso”.

E difatti la Prima Sezione civile, Giudice Relatore Dott. Mauro Di Marzio, fissava alla data dell’8.6.2021 la trattazione in pubblica udienza (il cui svolgimento avveniva nelle forme previste dall’art. 23, comma bis, D.L. 28/10/2020 n. 137).
Il Procuratore Generale depositava requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso proposto da Poste Italiane.
In data 13.9.2021 veniva depositata la sentenza conclusiva del giudizio n. 24639.

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