POST N.26 ASSEGNAZIONE A FAVORE DI TERZO EX ARTT. 588 E 590 BIS C.P.C.
Come sappiamo, l’assegnazione a favore di terzo è una novità introdotta dalla riforma del 2016, nel tentativo di rivalutare questo strumento che si offre a diverse “utilizzazioni”, volte tutte – sostanzialmente – a rendere più facile il recupero del credito.
Ma cosa si intende esattamente per assegnazione del bene ad un soggetto terzo?
Fondamentalmente si intende la facoltà, per un soggetto creditore e parte del procedimento di espropriazione immobiliare, di presentare un’istanza con cui chieda che il bene pignorato venga assegnato, e quindi trasferito, non già a se stesso ma ad un altro soggetto persona fisica o giuridica che sia.
Come è facile intuire, questa possibilità rappresenta una differenza notevole con l’offerta di acquisto dove, vi ricordo, non è possibile trasferire il bene aggiudicato ad un soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta.
Ma per essere più chiari facciamo ricorso a degli esempi: se due nonni sottoscrivono un’offerta per acquistare un bene all’asta, non possono chiedere – nel caso di aggiudicazione – che l’immobile venga trasferito, per esempio, ad uno dei nipoti. Questo perchè, come detto sopra, nelle aste giudiziarie il bene aggiudicato può essere trasferito solo al sottoscrittore dell’offerta e quindi, nel nostro caso, soltanto ai due nonni.
Al contrario, con l’assegnazione è concesso chiedere nell’istanza – per esempio a Tizio, che ha pignorato l’immobile di Caio perchè vantava nei suoi confronti un credito di 70.000 euro – che il bene venga trasferito ad un qualunque altro soggetto e quindi per ipotesi pure al figlio o al nipote.
Nella pratica, poi, l’assegnazione a favore di un terzo da nominare si concreta nell’obbligo per il Creditore di:
1) dichiarare in cancelleria, nei 5 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione, il nome del terzo designato a cui deve essere intestato l’immobile;
2) depositare la dichiarazione del terzo che manifesti espressamente la sua intenzione a diventare proprietario dell’immobile.
Se le dichiarazioni di cui sopra non vengono fatte, l’istanza di assegnazione non verrà dichiarata inammissibile ma gli obblighi e le conseguenze derivanti dalla presentazione della suddetta istanza resteranno a carico del creditore.
Detto in altri termini, sarà il creditore istante a dover pagare il prezzo o il conguaglio.