POST N° 1 – Sulla diminuzione degli interessi stabiliti a tergo dei buoni
Iniziamo col dire che allo stato attuale le “questioni ambigue” che investono i Buoni Fruttiferi Postali sono almeno un paio: 1) la variazione in peius dei saggi di interessi riportati a tergo dei buoni; 2) i mille ostacoli che frappone Poste al rimborso di quei buoni intestati a più soggetti di cui uno defunto.
Nel primo caso, non si può parlare di “Truffa” perché sembrerebbe che tale variazione sia prevista da una legge, ed in quanto tale giustificata.
Nel secondo caso, invece, Poste pone in essere una vera e propria condotta illegittima che lo Studio Legale Iocca-Chiappetta, primo in Italia, combatte dal 2009 con, almeno, 5 sentenze di vittoria su Poste (cioè in favore dei risparmiatori) ed 1 contro.
Chiariamo subito che di codesto, secondo, profilo non parleremo in questo gruppo. Chi vuole, pertanto, notizie deve cercarle sul sito dello studio (www.studiolegaleioccachiappetta.it) o sul profilo e la pagina di facebook dello Studio. In quanto, diversi sono gli articoli pubblicati su riviste giuridiche e di finanza on line, di cui diamo conto sui nostri profili social ufficiali.
Ritornando alla prima problematica, quella dei saggi di interessi, è accaduto che in forza dell’art. 173 del D.P.R. 156/73 come modificato dalla Legge n. 588/74, il D.M.13.06.1986 ha apportato una variazione in peius dei tassi di interesse, da applicarsi anche ai buoni delle serie precedenti.
I buoni “delle serie precedenti” interessati al problema sono, di norma, quelli delle serie: I ; L; M; N; O e P. Non anche quelli della serie “Q”, emessi a partire dal 21.09.86 (ma con effetto dal primo luglio ’86) e fino al 30.11.9 e quindi, successivi all’emanazione del suddetto D.M.
Specifichiamo, ulteriormente, che per motivi di prescrizione, i possessori di buoni interessati alla vicenda, sono quelli che hanno portato (o stanno portando) all’incasso i buoni a partire dalla serie M (e non tutti). Ergo, per quelli della serie I ed L (che non hanno già incardinato un giudizio contro Poste), nulla si può più fare.
Continuando il discorso, in conseguenza di tale atto normativo (il decreto ministeriale dell’86), migliaia di risparmiatori, possessori di buoni emessi fino al 13 giugno 1986, al momento della richiesta di rimborso (avvenuta anche dopo oltre 30 anni dalla sottoscrizione dei titoli), hanno incassato somme di molto inferiori al previsto. La differenza di tali importi, varia a seconda della serie dei buoni in possesso dei risparmiatori e dalle date in cui si è chiesto il rimborso.
Al momento opportuno criticheremo le ragioni di diritto che Poste adduce a fondamento della legittimità di tale “fregatura” inflitta ai malcapitati risparmiatori, ma per il momento continuiamo a delineare, in fatto, i contorni di una tale vicenda. TO BE CONTINUED